Le attività di tutte le compagnie di assicurazioni, delle agenzie, delle subagenzie, dei broker sono regolate da un complesso di norme, a volte molto stringenti. Il nostro lavoro va svolto nel completo rispetto di tali norme e, come vedremo, in caso di mancata o non conforme osservanza, rischiamo pesanti sanzioni. A vigilare sul rispetto di queste regole da poco più di cinque anni c’è un nuovo soggetto: l’IVASS.
Che cos’e’ l’IVASS
L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente di diritto pubblico subentrato nelle funzioni all’ISVAP a seguito del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito e modificato dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
Nasce, come riportato dal comma 1 dell’articolo 13 della Legge n. 135/2012“…al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria…”
Il Presidente dell’IVASS, come previsto dal comma 11, coincide con il Direttore Generale della Banca d’Italia.
Gli altri organi sono:
- il Consiglio, a cui spetta l’amministrazione generale dell’IVASS, composto dal Presidente e da due consiglieri “… scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico…”;
- il Direttorio, che coincide sostanzialmente con il Direttorio della Banca d’Italia e che, solo ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’IVASS, è integrato con i due componenti del Consiglio. Al Direttorio “…spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa…”
L’IVASS, che si regge economicamente sui contributi a carico dei soggetti vigilati, la cui entità viene annualmente fissata con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è autonomo contabilmente, finanziariamente e sotto il profilo organizzativo, risponde del suo operato al Governo e al Parlamento ed è sottoposto al controllo della Corte dei Conti.
Le sue funzioni
L’IVASS ha la funzione di garantire la protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, perseguendo la “sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela”. Persegue, inoltre, la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
L’Istituto, che autorizza le imprese all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, esercita le funzioni di vigilanza nei confronti di:
- imprese di assicurazione e riassicurazione;
- gruppi assicurativi;
- conglomerati finanziari nei quali sono incluse le imprese;
- soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese;
- intermediari assicurativi e riassicurativi,
compiendo accertamenti ispettivi anche in collaborazione con la Banca d’Italia o altre Autorità pubbliche di vigilanza nazionali e dell’Unione Europea.
Le funzioni di vigilanza dell’IVASS partono dalla “vigilanza macroprudenziale”, ovvero i controlli relativi alla stabilità del sistema, passano attraverso una supervisione sui soggetti vigilati, definita “vigilanza microprudenziale”, che si sostanzia in controlli patrimoniali, finanziari e tecnici, sulla governance e sugli assetti proprietari e giungono alla vigilanza sulla “condotta di mercato”, ovvero sul grado di trasparenza e di correttezza nei confronti della clientela.
La vigilanza sugli intermediari
L’IVASS, oltre a curare la tenuta del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), vigila sul loro operato verificando che i loro comportamenti risultino conformi alla normativa di settore vigente soprattutto in relazione agli obblighi di separazione patrimoniale e d’informativa, nonché alla correttezza e alla trasparenza nelle relazioni con il cliente.
In maniera più specifica, gli scopi delle ispezioni svolte dall’IVASS possono riguardare:
- gli obblighi di informativa al cliente (art. 49 del Reg. ISVAP 5/2006);
- l’adeguatezza dei contratti offerti (art. 52 del Reg. ISVAP 5/2006);
- gli obblighi di formazione e adeguamento professionale (Reg. IVASS 6/2014);
- le modalità di incasso dei premi e gli obblighi di separazione patrimoniale (art. 47 del Reg. ISVAP 5/2006);
- l’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e sulla privacy (D.Lgs, 196/2003 e D.Lgs 231/2007).
Nel caso in cui l’intermediazione venga esercitata in forma societaria, l’ispezione può riguardare anche gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili.
Le ispezioni, effettuate da almeno due funzionari, possono essere incentrate su:
- informazioni riguardanti l’intermediario;
- struttura organizzativa e operativa;
- gestione contabile amministrativa;
- mezzi di pagamento utilizzati e verifica delle modalità di incasso e di utilizzo del conto separato (art. 54 del Reg. ISVAP 5/2006);
- facsimile di modelli 7A e 7B e di modelli di questionari per l’adeguatezza;
- verifica dei contratti, firme dei contraenti e documentazione contrattuale e precontrattuale;
- rispetto delle norme antiriciclaggio e attestati di avvenuta formazione degli addetti;
- verifica dell’esistenza del consenso al trattamento dei dati personali da parte dei clienti.
Il regime sanzionatorio
Le sanzioni a carico degli intermediari sono piuttosto severe e possono essere di tre tipi:
- disciplinari: si va dal semplice richiamo in caso di “lieve manchevolezza”, alla censura, nei casi previsti dal punto b del capo 2 dell’art.62 del Reg. ISVAP 5/2006, sino a giungere alla radiazione dal RUI nei casi più gravi individuati al punto a;
- amministrative pecuniarie: possono variare (articoli da 324 a 328 del Codice delle Assicurazioni Private e Reg IVASS n. 1/2013) da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 50.000 euro che raddoppiano in caso di reiterazione della violazione;
- penali: è prevista (articoli 305 e 305 del Codice delle Assicurazioni Private) la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 10.000 a 100.000 euro per gli intermediari che ostacolano la vigilanza o delle persone fisiche che esercitano l’attività di intermediazione in assenza di iscrizione al RUI.
Come evitare sanzioni da parte dell’IVASS
Le norme che regolano l’attività del settore assicurativo sono davvero tante e complesse. Spesso può capitare, anche inconsapevolmente, di non riuscire a rispettarle tutte. Per evitare pesanti sanzioni da parte dell’IVASS conviene farsi supportare da specialisti del settore.
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